08
Dic2018
Legge Gelli-Bianco

Colpa medica limiti applicativi della legge Gelli-Bianco

Con la sentenza n 50078 del 19 ottobre 2017 la cassazione affronta il tema della colpa medica con riferimento ad un caso insorto in seguito ad un intervento chirurgico malriuscito di lifting al sopracciglio dopo la condanna sia in primo che in secondo grado anche la suprema corte ha confermato la responsabilità del medico.

Sia pure ai soli effetti delle statuizioni civili in quanto il reato nel corso del processo era andato prescritto tuttavia i giudici hanno colto l occasione per esaminare lo statuto della colpa medica in seguito alla entrata in vigore della l n 242017 cd legge gellibianco che ha innovato la materia della responsabilita penale del medico la corte di cassazione ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui il comma 2 dell art 590 sexies c p prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria che opera sul presupposto del rispetto delle linee guida o in mancanza di esse delle buone pratiche clinico assistenziali adeguate al caso concreto limitata al solo caso di imperizia del medico ed a prescindere dal grado della colpa.

Essendo logicamente compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta imperita nell applicazione delle stesse rimangono quindi escluse dalla esenzione da responsabilita le ipotesi di negligenza ed imprudenza del medico mentre con riferimento all imperizia permane la responsabilita penale nei casi in cui all imperizia si accompagni la scelta di linee guida inadeguate alla peculiarita del caso concreto cass pen sez iv n 500782017 gianluca carelliorg lun 20112017 1432 diritto penale.