08
Gen2019

Valide le informazioni della gdf a supporto dell atto impositivo anche se non contestate in sede

La Cassazione ha ritenuto utilizzabili a supporto della pretesa impositiva le informazioni assunte dalla Guardia di Finanza in sede di verifica tributaria anche se non contestate immediatamente al contribuente.
Con sentenza n.° 26652/17 depositata il 10/11/2017 la Sezione Tributaria della Suprema Corte rigettava il ricorso con cui un imprenditore impugnava due avvisi di accertamento con cui il fisco contestava un maggior reddito rispetto a quello indicato in dichiarazione.L’Agenzia delle Entrate fondava i propri atti impositivi su accertamento fiscali condotti dalla Guardia di Finanza da cui emergevano, in sede di verifica, informazioni utili per la ripresa a tassazione di maggiori redditi presuntivamente non dichiarati.

In primo grado la Commissione Tributaria adita accoglieva le argomentazioni con cui l’Agenzia delle Entrate sottolineava che il contribuente non aveva dimostrato che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non riguardavano operazioni imponibili. A nulla valevano le argomentazioni difensive del contribuente, che sosteneva la nullità degli elementi raccolti dai verificatori per la mancata convocazione per il contraddittorio previsto dall’articolo 6 dello Statuto del contribuente (L. n.° 212/00). Secondo la Cassazione, infatti, l’attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria ha natura amministrativa, e pur dovendo svolgersi nel rispetto delle previste cautele per evitare arbitri e violazioni dei fondamentali diritti del contribuente, non è retta dal principio del contraddittorio. Va escluso, pertanto, che le risultanze emerse dall’attività di verifica, prodromica all’emissione dell’avviso di accertamento, non possano costituire valido supporto probatorio della pretesa impositiva per il solo fatto della mancata immediata contestazione al contribuente in sede di accertamento.