13
Ago2019

Condannato l’imprenditore per omesso versamento dell’IVA dichiarata e non versata anche se non incassata

Il titolo riassume l’esito della sentenza n.° 35193/2019 con cui la Cassazione ha respinto il ricorso di un imprenditore nei confronti della sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma lo aveva condannato per il reato di omesso versamento IVA.

La terza sezione penale ha ritenuto che, per il reato di cui all’art. 10 ter D.lvo n.° 74/2000, l’importo del debito IVA nei confronti del fisco, non è quello ricavabile dalle annotazioni contabili bensì quello risultante dalla dichiarazione annuale presentata dal contribuente.

A nulla rileva se l’importo dichiarato sia stato effettivamente incassato.

Non potendo far altro che porsi in una dimensione giurisprudenziale, che risulta totalmente avulsa dalla realtà imprenditoriale vissuta dal contribuente, la Suprema Corte ritiene che la non corrispondenza del debito dichiarato (superiore alla soglia del penalmente rilevante) con quello che risulta dalla contabilità d’impresa (inferiore alla predetta soglia) non abbia alcuna rilevanza ai fini della commissione del reato.

L’emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente all’obbligo di versare comunque l’IVA, senza la possibilità di dedurre il mancato successivo versamento del relativo importo come causa di forza maggiore o come indice di carenza dell’elemento soggettivo del dolo nella commissione del reato.

Poiché, diversamente da quanto ritenuto dalla giurisprudenza, il se e il quando procedere all’emissione delle fattura, indipendentemente dal suo pagamento, non è scelta del contribuente bensì obbligo di legge, è evidente come, al fine di evitare di cadere in una forma di responsabilità oggettiva, la norma in questione meriterebbe un’attenta riflessione da parte dell’autorità giudiziaria circa la corrispondenza della sua formulazione al dettato costituzionale.