20
Gen2018
Legge Gelli-Bianco

Colpa medica alle sezioni unite il rapporto tra legge balduzzi e legge Gelli-Bianco

All’udienza del 21 dicembre 2017 le sezioni unite della cassazione affronteranno e si auspica chiariranno la questione dell interpretazione e dall ‘ambito applicativo delle norme della cd legge Gelli-Bianco l n 242017.

In tema di colpa medica hanno sostituito la precedente disciplina contenuta nella l n 1892012 cd legge balduzzi alla iv sezione della corte di cassazione era stato assegnato il fascicolo processuale relativo ad un caso di lesioni colpose ascritte ad un medico specialista per supposta inosservanza delle linee guida vigenti nello specifico settore clinico.

Il presidente della sezione ha evidenziato che sulla portata innovativa della recente modifica legislativa si e iniziato a registrare un contrasto giurisprudenziale tra i giudici di legittimita secondo un primo orientamento la nuova normativa abrogando la disposizione della legge balduzzi che escludeva la rilevanza penale della colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita scientifica ha introdotto una piu severa normativa che non consente distinzioni connesse al grado della colpa.

Mmentre per i fatti anteriori all’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco trova ancora applicazione la citata normativa del 2012 in quanto piu favorevole con riguardo alla limitazione della responsabilita ai soli casi di colpa grave.

A fronte di ciò altro orientamento ha invece affermato che il secondo comma dell art 590 sexies cp introdotto dalla l n 242017 e norma piu favorevole rispetto a quanto prevedeva la l n 1892012 in quanto prevede una causa di non punibilita dell esercente la professione sanitaria collocata al di fuori dell area di operativita della colpevolezza operante ricorrendo la condizione del rispetto delle linee guida o in mancanza delle buone pratiche clinicoassistenziali adeguate alla specificita del caso nel solo caso di imperizia e indipendentemente dal grado della colpa essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta anche gravemente imperita nell applicazione delle stesse.

La questione attiene evidentemente all’interpretazione del secondo comma dell art 590 sexies cp che prevede con riferimento ai fatti di cui agli artt 589 e 590 cp commessi nell esercizio di una professione sanitaria che qualora l evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilita e esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero in mancanza di queste le buone pratiche clinicoassistenziali sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto compito delle sezioni unite sara dirimere il contrasto interpretativo individuando in concreto quale sia la disciplina piu favorevole al reo tra quella dettata dall art 3 comma 1 della legge balduzzi e quella introdotta dall art 6 della l Gelli-Bianco.

Gianluca Carelli Diritto Penale.