Utilizzabili in sede penale i documenti rinvenuti dalla guardia di finanza durante un accesso non autorizzato.

08
Ott2018
Confisca Diritto Penale

Gli elementi di prova assunti durante una verifica fiscale della Guardia di Finanza possono essere usati contro l’imprenditore accusato di evasione fiscale anche se l’accesso non è stato espressamente autorizzato dalla Procura della Repubblica territorialmente competente.

Lo ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza n. 38407/2017 respingendo il ricorso di un imprenditore accusato di evasione fiscale che aveva impugnato la confisca ed il sequestro di numerosi beni immobili e partecipazioni societarie di sua proprietà sostenendo che gli elementi di prova alla base del decreto fossero inutilizzabili in quanto i finanzieri erano entrati nei locali in cui l’azienda custodiva la contabilità senza un’esplicita autorizzazione del pubblico ministero.

I giudici della terza sezione penale, al contrario, hanno confermato l’utilizzabilità della documentazione e la legittimità dell’accertamento, affermando che l’assenza della preventiva autorizzazione di accesso può essere causa di invalidità dell’accertamento fiscale, ma non certo di quello penale.

Ritiene la Cassazione che “in materia di illeciti tributari gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette sono sempre utilizzabili quale notitia criminis in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l’operato della polizia giudiziaria, sicchè la mancanza o l’irregolarità formale dell’autorizzazione, se è causa di invalidità dell’accertamento fiscale, non riverbera i suoi effetti anche sull’accertamento.

 

Gianluca Carelli Diritto Penale.